Associazione Culturale e di Promozione Sociale

 

“Laboratorio per Ponte”

 

 

ST A T U T O

 

 

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE LABORATORIO PER PONTE

Art.1 E’ formalmente costituita l’associazione culturale e di promozione sociale denominata “Laboratorio per Ponte” con sede legale in via G. Piazzi 12 a Ponte in Valtellina. Essa è una libera associazione apartitica d’ispirazione democratica, laica ed ambientalista.

Art.2 La finalità dell’associazione, che non ha scopo di lucro, è quella di costituirsi come polo d’attrazione d’idee e si pone l’obiettivo di creare una base progettuale, sulla quale fondare il migliore sviluppo sociale, economico e culturale per il Comune di Ponte, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per raggiungere tale scopo l’Associazione potrà  organizzare anche in collaborazione con enti o terzi, qualsiasi tipo di manifestazione o iniziativa culturale che si ritenga idonea al perseguimento delle proprie finalità.

Art.3 Il “Laboratorio per Ponte” è aperto a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali specificatamente descritte nel documento “Manifesto d’intenti” che viene considerato sostanzialmente immodificabile. I soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci fondatori: tutti coloro che hanno contribuito alla creazione dell’Associazione.. Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Soci sostenitori: persone o enti che volontariamente si impegnano a versare quote annuali o pluriennali maggiorate finalizzate al sostegno dell'Associazione stessa, al sostegno di ricerche anche operative del Laboratorio, nonché la promozione di iniziative a sostegno del sistema socio-economico del territorio del Comune di Ponte. Soci onorari: quelli nominati tali dagli organi direttivi per motivi speciali. Tutti i soci sono tenuti a regolarizzare la propria posizione associativa entro la seconda assemblea ordinaria annuale. E’ prevista la decadenza per i soci che non pagano la quota associativa, con avvertimento agli stessi che si profila la decadenza. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono in nessun caso ripetere i contributi e le quote versate ne hanno alcun diritto sul fondo comune ai sensi dell’art 37 del Codice Civile. La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi ne per successione ne per causa di morte.

Art.4  L’Associazione “Laboratorio per Ponte” è un’associazione non riconosciuta il cui funzionamento è disciplinato dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile. Per il raggiungimento dei predetti scopi l’Associazione può svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenute utili dall’organo amministrativo. Tutti i proventi, non potranno comunque, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali finalizzate agli scopi associativi. Il patrimonio è costituito da beni mobili acquisiti con le risorse finanziarie dell’associazione ed eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da privati, Enti o società ed approvati dal Consiglio Esecutivo. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dalle quote di partecipazione alle singole attività o manifestazioni dall’Associazione, nonché dall’eventuale quota di “abbonamento” annuale alle attività ed ai servizi dell’Associazione; c) da contributi degli aderenti; d) da contributi di privati; e) da contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di precise e documentate attività o progetti; f) da donazioni e lasciti testamentari; g) da rimborsi derivanti da convenzioni; h) da entrate derivanti da attività produttive e artigianali marginali.

Art.5 Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Tesoriere; il Segretario. Art.6  L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, essa è composta da tutti gli iscritti all’Associazione. Viene convocata dal Presidente ogni esercizio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso. L’Assemblea verrà comunque convocata ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente stesso o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione si effettua con avviso pubblico mediante affissione all’albo della sede e per lettera almeno sette giorni prima della data stabilita. Delle delibere assembleari, deve essere data ampia pubblicità agli associati.  L’Assemblea: si fa portavoce di proposte, idee, progetti e strategie inerenti alle finalità dell’Associazione; elegge i membri del Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; approva le eventuali modifiche dello statuto.

Art.7 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da 5 membri scelti tra gli associati che hanno maturato almeno due anni di permanenza effettiva nell'associazione, uno dei membri ricopre la carica di Presidente ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo: provvede alla gestione dell’Associazione; promuove e progetta tutte le iniziative che riterrà opportune in conformità agli scopi statutari attuando la volontà dell’Assemblea dei soci; predispone il bilancio da sottoporre all’Assemblea e delibera l’ammissione di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. Esso è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o gliene faccia richiesta anche un solo membro del Consiglio. Delibera a maggioranza semplice.

Art.8 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono e dura in carica due anni. Il Presidente: convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; presiede il Consiglio Direttivo, dirige, coordina e supervisiona l’attività dell’Associazione di cui ha la rappresentanza legale; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.9 L’anno finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L’associazione finanzia le proprie attività con i contributi dei soci, di Enti pubblici o privati e con il provento delle proprie attività. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.11 La convocazione dell’Assemblea per la modifica dello Statuto, che deve essere richiesta da almeno quattro quinti dei soci o da due membri del Consiglio Direttivo, deve essere comunicata a tutti i soci almeno trenta giorni prima. Le delibere di modifica dello Statuto sono prese a maggioranza dei quattro quinti dei soci votanti. 

Art.12 Può essere  chiesta l’espulsione di uno o più membri dell’associazione da parte del Consiglio Direttivo, su sollecitazione di anche di uno dei soci, qualora si siano accertate attività in netto contrasto con le finalità perseguite dall’Associazione.

Tale provvedimento deve essere approvato da almeno i quattro quinti dei soci votanti.

Art.13 L’Associazione si scioglie, oltre che per le altre cause previste dalla legge, a richiesta dei quattro quinti dei soci iscritti. In caso di scioglimento, l’Associazione s’impegna a devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23.12.96, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale clausola non è modificabile.                                 

 

Ponte in Valtellina    li  16 aprile 2004