Associazione Culturale e di Promozione Sociale
“Laboratorio per Ponte”
ST A T U T O
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE LABORATORIO PER PONTE
Art.1
E’ formalmente costituita l’associazione culturale e di promozione sociale
denominata “Laboratorio per Ponte” con sede legale
in via G. Piazzi 12 a Ponte in Valtellina. Essa è una libera
associazione apartitica d’ispirazione democratica, laica ed ambientalista.
Art.2
La finalità dell’associazione, che non ha scopo di lucro, è quella di
costituirsi come polo d’attrazione d’idee e si pone l’obiettivo di creare una
base progettuale, sulla quale fondare il migliore sviluppo sociale, economico e
culturale per il Comune di Ponte, nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati. Per raggiungere tale scopo l’Associazione potrà organizzare
anche in collaborazione con enti o terzi, qualsiasi tipo di manifestazione o
iniziativa culturale che si ritenga idonea al perseguimento delle proprie
finalità.
Art.3
Il “Laboratorio per Ponte” è aperto a tutti coloro che sono interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali specificatamente descritte nel
documento “Manifesto d’intenti” che viene considerato sostanzialmente
immodificabile. I soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci fondatori:
tutti coloro che hanno contribuito alla creazione dell’Associazione.. Soci
ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del
vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Soci sostenitori: persone o enti che volontariamente si impegnano a versare
quote
annuali
o pluriennali
maggiorate
finalizzate al sostegno dell'Associazione
stessa,
al sostegno di ricerche anche operative del Laboratorio,
nonché la promozione di iniziative a sostegno del
sistema
socio-economico
del territorio del Comune di Ponte.
Soci onorari: quelli nominati tali dagli organi direttivi per motivi speciali.
Tutti i soci sono tenuti
a regolarizzare la propria posizione associativa entro
la seconda assemblea ordinaria
annuale.
E’ prevista la decadenza per i soci che non pagano la quota associativa, con
avvertimento agli stessi che si profila la decadenza.
Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all’Associazione, non possono in nessun caso ripetere i contributi e
le quote versate ne hanno alcun diritto sul fondo comune ai sensi dell’art 37
del Codice Civile. La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi
ne per successione ne per causa di morte.
Art.4
L’Associazione “Laboratorio per Ponte” è un’associazione non riconosciuta il cui
funzionamento è disciplinato dal presente Statuto e, per quanto non
espressamente previsto, dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile. Per il
raggiungimento dei predetti scopi l’Associazione può svolgere, in via
strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed
immobiliare, ritenute utili dall’organo amministrativo. Tutti i proventi, non
potranno comunque, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in
forme indirette; è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore di attività istituzionali finalizzate agli scopi associativi. Il
patrimonio è costituito da beni mobili acquisiti con le risorse finanziarie
dell’associazione ed eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da privati, Enti
o società ed approvati dal Consiglio Esecutivo. Le risorse economiche
dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b)
dalle quote di partecipazione alle singole attività o manifestazioni
dall’Associazione, nonché dall’eventuale quota di “abbonamento” annuale alle
attività ed ai servizi dell’Associazione; c) da contributi degli
aderenti; d) da contributi di privati; e) da contributi dello
Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno
di precise e documentate attività o progetti; f) da donazioni e lasciti
testamentari; g) da rimborsi derivanti da convenzioni; h) da
entrate derivanti da attività produttive e artigianali marginali.
Art.5
Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Consiglio
Direttivo; il Presidente; il Tesoriere; il Segretario. Art.6 L’Assemblea
è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, essa è
composta da tutti gli iscritti all’Associazione. Viene convocata dal Presidente
ogni esercizio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.
L’Assemblea verrà comunque convocata ogni qualvolta venga ritenuto necessario
dal Presidente stesso o da almeno un decimo degli associati. In prima
convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la
validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione si effettua con
avviso pubblico mediante affissione all’albo della sede e per lettera almeno
sette giorni prima della data stabilita. Delle delibere assembleari, deve essere
data ampia pubblicità agli associati. L’Assemblea: si fa portavoce di proposte,
idee, progetti e strategie inerenti alle finalità dell’Associazione; elegge i
membri del Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo
dell’Associazione; approva le eventuali modifiche dello statuto.
Art.7
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da 5 membri
scelti tra
gli associati
che hanno maturato
almeno
due anni di permanenza effettiva nell'associazione, uno
dei membri ricopre la carica di Presidente ed ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo: provvede alla
gestione dell’Associazione; promuove e progetta tutte le iniziative che riterrà
opportune in conformità agli scopi statutari attuando la volontà dell’Assemblea
dei soci; predispone il bilancio da sottoporre all’Assemblea e delibera
l’ammissione di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I
suoi membri sono rieleggibili. Esso è convocato dal Presidente ogni volta che
questi lo ritenga opportuno o gliene faccia richiesta anche un solo membro del
Consiglio. Delibera a maggioranza semplice.
Art.8
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo
compongono e dura in carica due anni. Il Presidente: convoca l’Assemblea dei
soci e il Consiglio Direttivo; presiede il Consiglio Direttivo, dirige, coordina
e supervisiona l’attività dell’Associazione di cui ha la rappresentanza legale;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; conferisce
ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione
del Consiglio Direttivo.
Art.9
L’anno finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione finanzia le proprie attività con i contributi dei soci, di Enti
pubblici o privati e con il provento delle proprie attività. Le quote
associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. E’ fatto divieto
all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.11
La convocazione dell’Assemblea per la modifica dello Statuto, che deve essere
richiesta da almeno quattro quinti dei soci o da due membri del Consiglio
Direttivo, deve essere comunicata a tutti i soci almeno trenta giorni prima. Le
delibere di modifica dello Statuto sono prese a maggioranza dei quattro quinti
dei soci votanti.
Art.12
Può essere chiesta l’espulsione di uno o più membri dell’associazione da parte
del Consiglio Direttivo, su sollecitazione di anche di uno dei soci, qualora si
siano accertate attività in netto contrasto con le finalità perseguite
dall’Associazione.
Tale provvedimento deve essere approvato da almeno i quattro quinti dei soci
votanti.
Art.13 L’Associazione si scioglie, oltre che per le altre cause previste
dalla legge, a richiesta dei quattro quinti dei soci iscritti. In caso di
scioglimento, l’Associazione s’impegna a devolvere il proprio patrimonio ad
altra Associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge
23.12.96, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale clausola
non è modificabile.
Ponte in Valtellina li 16 aprile
2004